Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2374 e rilevato che:
esso reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è rappresentato esclusivamente dalla finalità di adempiere ad obblighi ed impegni assunti in sede comunitaria ed internazionale;
adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sul loro effettivo significato giuridico (ad esempio, l'articolo 2-bis, al comma 4, fa riferimento ad una «adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali»; l'articolo 5, comma 1, lettera b) reca la locuzione «dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro»);
la tecnica della novellazione - agli articoli 2, commi 2 e 7-bis; 4, comma 2; 5-ter, comma 1, lettera a) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4-bis - volto ad introdurre un nuovo periodo al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, con il quale «in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con la previsione, desumibile dal citato comma 16 dell'articolo 01, che invece subordina l'accesso ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie alla presentazione del documento di regolarità contributiva;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1 dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se sia definito in modo univoco il meccanismo di determinazione degli interessi, cui fa riferimento sia il comma 1 che il comma 3 dell'articolo in esame.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2374 del Governo, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
rilevato che per la seconda volta il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza per garantire l'adempimento di obblighi comunitari, oltre che internazionali, laddove l'ordinamento prevede, a tale fine, uno strumento proprio e ordinario, vale a dire il disegno di legge comunitaria, e sottolineata quindi l'esigenza di un'attenta riflessione in vista di una riforma della vigente disciplina della sessione comunitaria, al fine di assicurare in futuro la piena e tempestiva attuazione degli obblighi derivanti per l'Italia dalla partecipazione all'Unione europea;
considerato che:
la gran parte delle norme recate dal provvedimento consistono in interventi conseguenti a procedure di infrazione avviate in sede comunitaria e che pertanto rileva innanzitutto l'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera a) («rapporti dello Stato con l'Unione europea») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, rileva la competenza legislativa esclusiva dello Stato, a norma della lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 2 è riconducibile all'esclusiva competenza legislativa dello Stato, a norma della lettera a) («rapporti internazionali dello Stato») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
per quanto riguarda l'articolo 2-bis, che reca norme volte a dare attuazione a disposizioni del Trattato internazionale sulle risorse filogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, appaiono prevalenti le
le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, anche a norma della lettera l) («ordinamento civile») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre i commi da 2 a 7-bis del medesimo articolo rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato anche a norma della lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato»);
le disposizioni dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) («tutela della concorrenza») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera r) («opere dell'ingegno») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 4-bis sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera o) («previdenza sociale») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4-ter, comma 1, rileva la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile a norma della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera r) («coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 5 sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera b) («immigrazione») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
le disposizioni dell'articolo 5-bis sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera s) («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e rileva altresì la materia «tutela della salute», che rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 5-ter reca disposizioni di principio in materia di professioni, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
ritenuto che, in generale, non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2374, recante conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2007, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali,
nell'auspicare, in particolare, che le norme, recate all'articolo 2 del provvedimento e relative alle procedure per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, possano promuovere la scelta di Milano quale città chiamata ad ospitare il prestigioso evento internazionale;
esprime
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
premesso che l'utilizzo di maggiori entrate per finalità di copertura, quale si prefigura all'articolo 3, risulta compatibile con la vigente disciplina contabile a condizione che l'effettiva disponibilità di tali maggiori entrate sia certa e avvenga in termini temporali coerenti con le esigenze di copertura. Nel caso specifico, tale certezza presuppone che si realizzino le ipotesi assunte per quanto concerne la platea delle società interessate alla procedura di recupero degli aiuti fruiti e la percentuale di adesione spontanea;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
l'istituzione del registro nazionale delle varietà vegetali, prevista dall'articolo 2-bis, non comporta alcun onere aggiuntivo potendosi ricondurre alle attività già di competenza dell'amministrazione interessata;
l'autorizzazione di spesa di 30.000 euro annui prevista dal medesimo articolo 2-bis è finalizzata esclusivamente a far fronte alle spese connesse all'utilizzo di materiali informatici e alla manutenzione del sistema software;
le disposizioni di cui all'articolo 4-bis possono considerarsi neutrali sotto il profilo finanziario nel presupposto che la comunicazione da parte dell'istituto previdenziale all'AGEA ai fini della compensazione prevista riguardi l'intera esposizione debitoria dell'azienda, comprensiva, oltre che dei contributi previdenziali omessi, anche di quanto complessivamente dovuto per accessori;
il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 dispone delle risorse necessarie per far fronte agli oneri di cui all'articolo 5-bis;
esprime
nel presupposto che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 derivi un maggior gettito di entità almeno pari all'importo di cui si prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri di cui all'articolo 3.
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali» (n. 2374 Governo, approvato dal Senato);
considerata, con riferimento all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, l'urgenza di procedere all'adeguamento del comma 1, dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del marzo 2002 (cosiddetta «direttiva accesso»), al precipuo fine di consentire l'archiviazione della relativa procedura di infrazione, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con nota del 16 marzo 2005;
esprime
La X Commissione,
esaminato il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
sottolineato che il provvedimento in questione è stato già esaminato in prima lettura dal Senato, che vi ha apportato una serie di modificazioni;
apprezzate le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 2, che intendono semplificare le procedure di utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) per la promozione della candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015;
rilevato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, che abrogano il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 2004 relativo alla non applicazione del divieto della sponsorizzazione dei prodotti del tabacco rispetto ad eventi che si svolgano esclusivamente nel territorio dello Stato, consentono di soddisfare i rilievi mossi nell'ambito della procedura d'infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano;
sottolineato inoltre positivamente l'intervento contenuto nel comma 3 del medesimo articolo 4, modificato durante l'esame presso il Senato, il quale modifica il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore elettrico (in luogo dell'abrogazione del medesimo comma prevista nel testo originario del provvedimento), al fine di consentire alle aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività indiretta nel settore dei servizi post-contatore, attraverso società separate, partecipate o controllate, o operanti in affiliazione commerciale;
valutato in relazione all'articolo 1 che le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, direttamente o indirettamente controllate dagli enti territoriali di riferimento, hanno enormemente ampliato, negli ultimi anni, i propri ambiti di intervento, sia in termini finanziari, sia dal punto di vista dei settori coinvolti e che appare pertanto necessario invertire tale linea di tendenza, introducendo incentivi alla dismissione di partecipazioni pubbliche nelle società che gestiscono servizi pubblici locali;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in favore delle società che deliberano piani per la cessione di partecipazioni azionarie detenute da enti pubblici locali, ovvero dei medesimi enti locali ove esistano contratti che prevedano la loro responsabilità economica nel recupero degli aiuti illegittimamente corrisposti, la rateizzazione delle somme dovute, con eventuale riduzione degli interessi, secondo modalità da definire con successivo atto normativo secondario, da adottare previa intesa con la Commissione europea.
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, approvato dal Senato;
osservato che il decreto-legge in esame è per lo più finalizzato a dare attuazione ad obblighi derivanti da procedure di infrazione
rilevato che tale finalità è tipicamente perseguita con la presentazione del disegno di legge comunitaria, che rappresenta lo strumento ordinario per procedere agli adempimenti in questione e garantire un ordinato e coerente recepimento del diritto comunitario;
auspicando, quindi, che l'adozione dello strumento del decreto-legge volto a dare attuazione ad obblighi comunitari non diventi una prassi, ma rimanga confinata nell'ambito dell'effettiva esigenza di interrompere tempestivamente alcune procedure di infrazione;
considerato, altresì, che l'utilizzo di uno strumento diverso dalla legge comunitaria, e per di più con carattere di eccezionalità e urgenza, ha di fatto comportato la sottrazione alla XIV Commissione della competenza ad esaminare in sede referente disposizioni che riguardano, al pari del disegno di legge comunitaria, l'attuazione di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
apprezzata la previsione, contenuta all'articolo 2 del decreto-legge, di disposizioni volte a promuovere la candidatura della città di Milano quale sede per l'Esposizione universale del 2015;
rilevato, infine, che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge novella il comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, al fine di dare attuazione alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, in riferimento al divieto per gli operatori attivi in Italia, nel settore della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, della possibilità di svolgere le attività «postcontatore», originariamente previsto dal citato articolo 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004;
segnalato come, secondo la Commissione europea, in luogo dell'indicato divieto, lesivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, contemplate dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, alle imprese che detengono un monopolio legale e che svolgono attività sui mercati aperti alla concorrenza sia preferibile imporre una separazione societaria;
considerato, al riguardo, che l'eliminazione del divieto in esame può avere indubbie ripercussioni sull'assetto dei mercati, in danno dei piccoli operatori, come evidenziato anche dalla Commissione europea, ed appare quindi opportuno operare in modo da rendere effettiva e netta la separazione tra le imprese che gestiscono monopoli e quelle che agiscono in mercati aperti alla concorrenza;
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 10 del 2007, approvato dal Senato, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale;
rilevato che il testo in esame, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria già avviate, afferisce ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 investono specifici profili relativi alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile e penale», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 2 e 2-bis, relative alle attività connesse alla candidatura di Milano quale sede dell'Esposizione universale del 2015 ed all'attuazione di articoli del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea»;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 3, afferenti rispettivamente all'attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed a modifiche alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera e) («tutela della concorrenza») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi con finalità di tutela della concorrenza e del mercato;
considerato che le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 4-bis, recanti modifiche, rispettivamente, al codice della proprietà
rilevato che l'articolo 5, che apporta modifiche all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione, incide su profili di materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera b) («immigrazione») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; che le disposizioni dell'articolo 5-bis, che affidano al Ministero della salute il compito di provvedere, di intesa con i Ministeri competenti, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche, attengono ad ambiti normativi riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera s) («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, recanti modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro, che la materia delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; e che il predetto articolo interviene specificamente sulle disposizioni relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'abilitazione ad una professione intellettuale, il che non sembra presentare profili problematici per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite;
esprime